Valorizzazione dei cammini | PDL 1805

Approvata la legge che istituzionalizza il turismo lento: governance, standard e strategia nazionale per i cammini d’Italia

Con il voto favorevole della Camera dei deputati del 15 gennaio 2026, è stata definitivamente approvata la Proposta di legge n. 1805, recante Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia.
Il provvedimento, già licenziato all’unanimità dal Senato nel marzo 2024, entra ora pienamente in vigore e segna un passaggio decisivo nella costruzione di una politica nazionale organica sui cammini, fino a oggi affidata a interventi frammentati e disomogenei.

La legge riconosce ufficialmente i cammini come asset strategico del sistema turistico italiano, collocandoli all’interno di una visione che intreccia sostenibilità, valorizzazione del patrimonio diffuso, destagionalizzazione e competitività internazionale.

I cammini come infrastruttura culturale e turistica del Paese

L’articolo 1 della legge chiarisce in modo esplicito l’oggetto e le finalità del provvedimento. La Repubblica promuove e valorizza i cammini – inclusi quelli che comprendono vie d’acqua fluviali e marine, lagune e laghi – quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale.

Non semplici sentieri, ma percorsi strutturati, articolati in tappe giornaliere, percorribili a piedi o con forme di mobilità dolce, capaci di attivare una fruizione lenta del patrimonio naturale e culturale. I cammini vengono così riconosciuti come modalità evoluta di accesso al territorio, in grado di valorizzare attrattori storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi.

La legge introduce anche un principio fondamentale di inclusività: la mobilità motorizzata resta vietata, salvo per i mezzi indispensabili a garantire l’accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.

Turismo lento e sviluppo territoriale: l’obiettivo politico della norma

La promozione dei cammini non è fine a sé stessa. La legge individua con chiarezza una serie di obiettivi strategici che collocano il turismo lento al centro delle politiche pubbliche:

  • favorire uno sviluppo turistico sostenibile e diffuso, soprattutto nelle aree interne;
  • garantire standard adeguati di sicurezza, accoglienza e accessibilità;
  • rafforzare la conoscenza dei cammini italiani sui mercati nazionali e internazionali;
  • incentivare le attività economiche legate alle tradizioni locali;
  • tutelare l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio immateriale.

In questa cornice, i cammini diventano uno strumento di politica territoriale, capace di attivare economie locali, contrastare lo spopolamento e costruire un’offerta turistica non concentrata nei soli periodi di alta stagione.

La banca dati dei cammini d’Italia: certificazione e trasparenza

Uno dei pilastri tecnici della legge è l’istituzione, presso il Ministero del Turismo, della banca dati dei cammini d’Italia (articolo 2).
Si tratta di un sistema nazionale che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni dettagliate sulle loro caratteristiche, orientando il potenziale fruitore e qualificando l’offerta.

La banca dati accoglie:

  • i cammini riconosciuti come itinerari culturali europei;
  • i cammini interregionali;
  • quelli riconosciuti a livello regionale o locale;
  • i percorsi individuati da città metropolitane e da Roma Capitale.

L’inserimento comporta l’assegnazione ufficiale della qualifica di “cammino d’Italia”, subordinata al rispetto di standard di qualità definiti con decreto ministeriale.
È un passaggio chiave: la legge introduce un meccanismo di selezione e certificazione, superando l’autodichiarazione e rafforzando l’affidabilità dell’esperienza, soprattutto verso i mercati esteri.

La cabina di regia nazionale: il coordinamento delle politiche

L’articolo 3 istituisce la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, con sede presso il Ministero del Turismo.
È l’organo chiamato a garantire il coordinamento delle politiche pubbliche, superando la frammentazione tra livelli istituzionali.

Alla cabina di regia spetta il compito di:

  • definire gli standard di qualità dei cammini;
  • stabilire le modalità di gestione della banca dati;
  • predisporre e monitorare il programma nazionale;
  • approvare iniziative utili allo sviluppo del sistema.

La composizione riflette una visione interministeriale e inclusiva: Ministero del Turismo, Cultura, Infrastrutture, Università, Dipartimento per le disabilità e rappresentanti delle Regioni e Province autonome.

Il tavolo permanente: dialogo con territori e operatori

Accanto alla cabina di regia, l’articolo 4 istituisce il tavolo permanente per i cammini d’Italia, presieduto dal ministro del Turismo.
È la sede stabile di confronto tra istituzioni, associazioni, università, enti del Terzo settore e operatori culturali e turistici.

Il tavolo ha una funzione consultiva e propositiva: monitora criticità, favorisce lo scambio di buone pratiche ed elabora proposte normative e amministrative. Un modello partecipativo che mira a costruire politiche condivise, evitando approcci calati dall’alto.

Il programma nazionale triennale: pianificazione e visione

L’articolo 5 introduce uno strumento centrale: il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, con durata triennale.
Il programma definisce le priorità di intervento e la strategia unitaria di valorizzazione a livello nazionale, coordinando le azioni delle amministrazioni centrali, regionali e locali.

È il passaggio dalla norma alla politica attiva: una pianificazione che consente continuità, monitoraggio e coerenza nel tempo.

Studi, monitoraggio e promozione internazionale

Gli articoli 6 e 7 rafforzano l’impianto della legge con attività di studio, ricerca e comunicazione.
Il Ministero del Turismo, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le università, può promuovere ricerche sul patrimonio materiale e immateriale dei cammini. Inoltre, è prevista una relazione annuale alle Camere, a garanzia di trasparenza e valutazione delle politiche.

Sul fronte della promozione, il MITUR coordina campagne nazionali e internazionali dedicate ai cammini inseriti nella banca dati, rafforzando il posizionamento dell’Italia nel segmento del turismo lento.

Le risorse: un investimento mirato e strutturale

La legge stanzia complessivamente 2 milioni di euro, destinati al funzionamento della banca dati e alle campagne di promozione.
Un investimento che si aggiunge agli oltre 30 milioni già stanziati negli ultimi anni per il turismo lento, come sottolineato dal ministro Daniela Santanchè.

Non cifre straordinarie, ma risorse mirate a rendere efficace una strategia di sistema, basata su governance, standard e visione di lungo periodo.

Una legge di struttura, non di eventi

La PDL 1805 non nasce per produrre effetti immediati né per alimentare una narrazione fatta di grandi opere o appuntamenti spettacolari.

Al contrario, si colloca deliberatamente sul piano dell’architettura istituzionale, con l’obiettivo di costruire le fondamenta di una politica stabile e continuativa sui cammini italiani. È una scelta che segna una discontinuità rispetto al passato, quando il turismo lento è cresciuto soprattutto grazie a iniziative locali e alla spinta dal basso, spesso prive di un coordinamento nazionale.

Il provvedimento interviene proprio su questo punto, riconoscendo formalmente i cammini come un segmento strategico del sistema turistico e dotandoli di strumenti di governance, standard condivisi e meccanismi di programmazione. Non promette risultati immediati, ma introduce una cornice che rende possibile uno sviluppo più ordinato, credibile e misurabile nel tempo.

Dai percorsi alla politica industriale del turismo

Il valore più profondo della legge emerge nella sua capacità di spostare i cammini da una dimensione simbolica a una pienamente strutturale.

Non si tratta più solo di raccontare itinerari o valorizzare singoli tratti, ma di costruire un sistema nazionale capace di garantire qualità dell’offerta, affidabilità dell’esperienza e riconoscibilità sui mercati internazionali. In un contesto in cui il turismo lento cresce soprattutto grazie alla fiducia dei viaggiatori e alla coerenza delle destinazioni, questo passaggio diventa decisivo.

Allo stesso tempo, la PDL 1805 parla in modo diretto ai territori meno centrali del Paese. I cammini vengono assunti come strumenti di riequilibrio territoriale, in grado di generare economie diffuse e di favorire una destagionalizzazione reale, non legata a campagne occasionali ma a una fruizione continua e consapevole.

È in questa prospettiva che il turismo lento entra a pieno titolo nel lessico delle politiche industriali del turismo: non più esperienza marginale o di nicchia, ma infrastruttura immateriale capace di produrre valore economico, culturale e sociale nel lungo periodo.

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