La legge N. 412

Disciplina della professione di guida turistica

Il 17 luglio 2023 è stata una data cruciale per il settore turistico italiano, poiché il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge S. 412 – XIX Leg., che disciplina la professione di guida turistica.

La Disciplina della professione di guida turistica rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’abusivismo dilagante che ha afflitto il turismo culturale e tutto il comparto turistico nazionale.

Oltre a fornire una regolamentazione uniforme per i professionisti del settore in tutto il territorio italiano, il DDL mira a creare uno standard qualitativo elevato, al fine di offrire ai visitatori un’esperienza turistica arricchente e autentica.

Il disegno di legge si propone di delineare i principi fondamentali per la regolamentazione della professione di guida turistica, delegando alle singole regioni il compito di disciplinare la materia, sempre nel rispetto di tali principi.

L’Italia è celebre a livello mondiale per la sua straordinaria bellezza e ricchezza storico-culturale, con il maggior numero di siti UNESCO. Questo prezioso patrimonio richiede tutela e valorizzazione, e le guide turistiche svolgono un ruolo cruciale nel presentare e valorizzare la sua bellezza agli visitatori.

Con un occhio attento sia al livello nazionale che a quello regionale, questa nuova legge si prospetta come una fondamentale pietra miliare per la guida turistica in italia.

La Legge N. 412: Le novità della Disciplina della Professione di Guida Turistica in Italia

Il disegno di legge N. 412 sulla Disciplina della Professione di Guida Turistica delinea una serie di importanti novità. In particolare, il testo definisce in modo preciso il ruolo e le competenze del professionista, il quale avrà l’abilitazione per illustrare e interpretare i beni storici, culturali, artistici, architettonici, archeologici e religiosi del patrimonio italiano. Oltre a ciò, il disegno di legge istituisce un sistema volto a garantire una formazione adeguata per le guide turistiche e a proteggerle dal rischio di esercizio abusivo della professione.

Il passaggio fondamentale per l’esercizio della professione sarà rappresentato dal superamento di un esame di idoneità, indetto con cadenza biennale dal Ministero del Turismo, e dall’iscrizione all’elenco nazionale delle guide turistiche, regolamentato dettagliatamente dall’articolo 5.

L’accesso alla professione sarà anche esteso ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea e a cittadini extracomunitari, previa definizione di eventuali requisiti formativi integrativi mediante decreto ministeriale.

L’articolo 7 consente alle regioni di organizzare corsi di formazione, sia teorici che pratici, della durata di 650 ore, rivolti alle guide turistiche iscritte all’elenco nazionale, che desiderano specializzarsi ulteriormente in specifici temi o contesti territoriali.

Inoltre, il disegno di legge prevede la classificazione delle attività legate alla professione di guida turistica e riconosce alle guide turistiche abilitate il diritto all’ingresso gratuito nei siti di interesse turistico correlati alla loro professione.

La Legge N. 412 pone particolare attenzione alla proporzionalità tra la qualità e la quantità del servizio fornito dai professionisti e il compenso ricevuto, in conformità con l’articolo 36 della Costituzione. Il testo include anche misure punitive per l’esercizio abusivo della professione.

Con l’abrogazione dell’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, la nuova normativa risponde alle nuove sfide emerse a causa dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta alla pandemia, fornendo una legislazione più adatta e aggiornata per la professione di guida turistica in Italia.

Art.2 e art.3: la professione di guida turistica

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge sulla “Disciplina della Professione di Guida Turistica” delinea con precisione la figura e le competenze della guida turistica in Italia.

Questo professionista è abilitato a illustrare il vasto patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale del paese, nonché i contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici specifici di ciascuna regione.

Le guide turistiche hanno il compito di evidenziarne le caratteristiche e i valori, contribuendo a preservarne la memoria e l’identità nazionale.

Per esercitare la professione, occorre superare un esame di idoneità e iscriversi all’elenco nazionale.

Inoltre, è possibile ottenere ulteriori specializzazioni tramite corsi di formazione dedicati, che coprono vari settori culturali, artistici, tecnico-scientifici ed enogastronomici, oltre ad altre competenze utili per garantire un servizio di alta qualità e sicurezza ai visitatori.

Viene abrogato articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Art.4 Accesso alla Professione di Guida Turistica per Cittadini UE e Non-UE

L’articolo 4 del Disegno di Legge N. 412 regola l’accesso alla professione di guida turistica per cittadini dell’Unione Europea (UE) e non appartenenti all’UE.

Cittadini UE abilitati possono svolgere attività temporanee o stabili in Italia, previa libera prestazione di servizi o riconoscimento del titolo professionale con misure compensative. Cittadini non-UE in regola con le disposizioni di immigrazione devono sostenere una prova attitudinale per il riconoscimento del titolo.

Il decreto ministeriale definirà le modalità di formazione integrativa e prove attitudinali per il riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli è il Ministero del Turismo.

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Art. 5: Elenco Nazionale delle Guide Turistiche

L’articolo 5 del Disegno di Legge N. 412 istituisce l’Elenco Nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del Turismo. Sono ammessi all’elenco coloro che hanno superato l’esame di idoneità, cittadini UE o non-UE che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale secondo le modalità previste dall’articolo 4.

L’elenco sarà suddiviso in sezioni per distinguerne le diverse abilitazioni e specializzazioni. Le informazioni degli iscritti, comprese le specializzazioni e le lingue straniere con relative abilitazioni, saranno pubbliche sul sito istituzionale del Ministero.

Gli iscritti riceveranno un tesserino personale rilasciato dal Ministero, che convalida l’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. La gestione dell’elenco sarà sostenibile senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6: Esame di Idoneità alla Professione di Guida Turistica

L’articolo 6 del Disegno di Legge N. 412 stabilisce le disposizioni per l’esame di idoneità per diventare guida turistica. L’esame sarà indetto dal Ministero del Turismo con cadenza biennale.

Per partecipare all’esame, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: essere maggiorenni, cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione Europea (in regola con le norme sull’immigrazione e il lavoro), godimento dei diritti civili e nessuna condanna per reati specifici.

Inoltre, è richiesto un diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca e il possesso di due certificazioni di lingua straniera, inclusa l’inglese, con almeno il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR).

Per gli stranieri, è richiesta anche la certificazione di conoscenza della lingua italiana al livello B2 del CEFR. Le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’esame saranno definiti mediante decreto ministeriale in collaborazione con gli altri ministri competenti.

Art. 7: Corsi di Formazione e Specializzazioni per Guide Turistiche

L’articolo 7 del Disegno di Legge N. 412 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzino corsi di formazione teorica e pratica per le guide turistiche già iscritte nell’elenco nazionale, che desiderano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, come indicate nell’articolo 2, comma 3.

Il superamento di tali corsi, con una durata totale di 650 ore, consentirà alle guide turistiche di essere iscritte in apposite sezioni dell’elenco nazionale, specificando la specializzazione ottenuta.

Le regioni e province autonome disciplineranno la professione di guida turistica considerando anche le specializzazioni conseguite dai professionisti, in conformità all’articolo 1, comma 2.

Queste disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

Classificazione ATECO, Ingresso Gratuito e Compensazione Proporzionata per le Guide Turistiche

Tra le novità:

Art. 8: Classificazione ATECO e Codifica delle Attività Turistiche

L’Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sviluppa una specifica classificazione delle attività legate alla professione di guida turistica, come definita dalla normativa, assegnando loro il relativo codice ATECO.

Art. 9: Ingresso Gratuito per le Guide Turistiche

Le guide turistiche, muniti del tesserino di riconoscimento previsto dall’articolo 5, comma 4, godono dell’ingresso gratuito in tutti gli istituti e luoghi culturali, appartenenti a enti statali, enti territoriali o privati. Questa agevolazione si estende anche al personale del Ministero del Turismo, nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 11, comma 4.

Art. 10: Compensazione Proporzionata per le Guide Turistiche

Conformemente all’articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni delle guide turistiche devono essere equi e proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche del servizio fornito.

Art. 11: Divieti e Sanzioni per le Guide Turistiche

L’articolo 11 del Disegno di Legge N. 412 impone divieti rigidi per le attività delle guide turistiche non consentite dalla legge.

È vietato svolgere le attività proprie della professione di guida turistica, come specificate nell’articolo 2, comma 2, in casi non autorizzati.

È altresì proibito a chiunque privo del titolo di guida turistica di utilizzare tessere o segni distintivi che lo identifichino come tale.

Per le violazioni di tali divieti, è prevista una sanzione amministrativa con pagamento da euro 1.000 a euro 10.000.

L’applicazione delle sanzioni seguirà le norme di accertamento e le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con il Ministero del Turismo responsabile di adottare le ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

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