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CIN Codice Identificativo Nazionale

La normativa, Indicazioni Utili e la Guida completa su come ottenerlo

Il Ministero del Turismo ha introdotto il CIN con un decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla fine del 2023. Questo arriva in risposta alle continue sollecitazioni delle associazioni di categoria e in stretta collaborazione con esse.

Il CIN Codice Identificativo Nazionale ha come obiettivo quello di tutelare le attività turistiche e le locazioni brevi. Queste da anni subiscono la concorrenza sleale del mercato non dichiarato e delle forme irregolari dedite all’ospitalità.

Attraverso una procedura automatizzata, è rilasciato un codice che contraddistinguerà la propria struttura. Il CIN è rilasciato dietro dichiarazione attestante i dati catastali dell’immobile o della struttura. Anche le regioni autonome che non prevedevano già un codice identificativo dovranno adottarlo. Mentre le regioni e le province autonome che l’hanno già attivato dovranno chiedere la ricodificazione dei codici.

Il CIN è obbligatorio e i titolari sono tenuti ad esporlo all’esterno dello stabile, ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e a comunicarlo. Anche i soggetti terzi incaricati della promozione degli immobili (come i portali Airbnb, Booking e le agenzie di intermediazione immobiliare) devono pubblicarlo.

Chiunque esercita l’attività di locazione per finalità turistiche ha l’obbligo di fare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività. Va fatta presso il SUAP (sportello unico per le attività produttive) del proprio comune.

La sicurezza e i dispositivi obbligatori in vigore da dicembre 2023

Per la sicurezza delle unità immobiliari, si ricorda che queste devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti. Si consiglia sempre di fare riferimento alla normativa regionale e statale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti. Nonché di estintori portatili a norma di legge, da ubicare in posizioni accessibili e visibili. In particolare, gli estintori devono essere installati vicino agli accessi e alle aree di maggior pericolo. È necessario posizionarli con una densità di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, garantendo almeno un estintore per piano.

Le nuove sanzioni pecuniarie

Chi è sprovvisto del CIN è punito con una sanzione pecuniaria che va da 800€ a 8.000€, in relazione alla dimensione della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con una sanzione pecuniaria da 500€ a 5.000€. Questa è calcolata in base alle dimensioni dell’immobile, e prevede anche la rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Chi concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche senza sistemi di sicurezza o i requisiti per l’esercizio imprenditoriale è soggetto a sanzioni. Questa va da 600€ a 6.000€ per ciascuna violazione accertata. L’assenza della SCIA prevede una sanzione pecuniaria da 2.000€ a 10.000€.

Ad occuparsi del controllo, della verifica e dell’applicazione delle sanzioni amministrative sono i comuni deputati al controllo delle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere. La polizia locale è addetta alla verifica. I proventi delle sanzioni sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza effettuare i controlli per contrastare l’evasione nel settore. Le informazioni delle banche dati saranno infatti rese disponibili all’amministrazione finanziaria.

Dal 2017 ai redditi derivati dalla locazione breve è applicato l’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

Il Decreto Legge che istituisce il CIN Codice Identificativo Nazionale

Art. 13 ter – Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale

  1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
  2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l’ente territoriale è tenuto all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale.
  3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7:
    a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale o provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l’istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;
    b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l’istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.
  4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
  5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all’attestazione dei dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura da parte dell’istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
  6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
  7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021
  8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
  9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN. Nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
  12. Al fine di contrastare l’evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza effettuano, con modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali».
  13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.
  14. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

La guida completa al CIN: ottenere il Codice di Identificazione Nazionale per le Strutture Ricettive

Ottenere il Codice di Identificazione Nazionale (CIN) per le Strutture Ricettive è un passo fondamentale per chi opera nel settore turistico in Italia. Il CIN è regolamentato attraverso la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR). Questa è una piattaforma cruciale per la gestione e la regolamentazione delle attività ricettive sul territorio nazionale.

Nella seguente guida, esploreremo i passaggi necessari per ottenere il CIN. Discuteremo delle funzioni della BDSR, affronteremo le attuali criticità e aggiornamenti normativi relativi a questa procedura.

La Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive (BDSR)

La BDSR adottata in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri uniformi su scala nazionale. Questa iniziativa mira a semplificare le operazioni degli operatori nel settore ricettivo. Oggi è necessario garantire la protezione dei turisti, facilitare la cooperazione tra istituzioni, imprese, Ministero e le autonomie locali.

La BDSR consente a ogni struttura ricettiva di essere associata e identificata mediante un Codice di Identificazione Nazionale (CIN). Questo codice è essenziale per la registrazione e la visibilità delle strutture nel contesto nazionale, migliorando l’efficienza e la trasparenza nel settore turistico.

Ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) tramite la piattaforma BDSR, è necessario seguire un procedimento chiaro e ben definito. Prima di tutto, è fondamentale accedere alla piattaforma utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). I cittadini stranieri possono accedere utilizzando le credenziali fornite dal Ministero del Turismo.

Una volta effettuato l’accesso, ogni struttura ricettiva deve essere associata al proprio Codice Fiscale.

Attualmente, la piattaforma mostra le strutture delle regioni coinvolte nella fase sperimentale, quali Abruzzo, Puglia, Calabria e Veneto. Questa fase sperimentale terminerà entro il 1 settembre 2024, data in cui verrà ufficialmente lanciata la piattaforma e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

All’interno della piattaforma BDSR, è possibile visualizzare i dettagli (“dettaglio scheda”) delle singole strutture e completare eventuali dati obbligatori mancanti. Una volta compilati i requisiti, è possibile procedere con la richiesta del CIN per ogni struttura.

Dopo aver inviato la richiesta, il proprietario o il delegato riceverà una mail di conferma. Questa contiene il riepilogo della creazione del CIN, comprensivo del numero di Protocollo assegnato dal Ministero del Turismo.

È inoltre disponibile un Contact Center. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, per fornire supporto e assistenza su tutte le fasi del processo.

Ottenere il CIN attraverso la BDSR rappresenta un passo importante. Il CIN migliora la trasparenza e l’efficienza nel settore ricettivo, facilitando la collaborazione tra istituzioni, imprese e turisti.

Le attuali criticità del CIN

L’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta una transizione significativa nel settore delle strutture ricettive italiane, sebbene accompagnata da diverse criticità durante la sua implementazione. Inizialmente, la principale sfida è rappresentata dalla digitalizzazione, la quale procede a ritmo diverso in Italia. L’accesso al portale nazionale tramite SPID e CIE ha evidenziato le prime difficoltà per coloro che non dispongono ancora di un’identità digitale.

Inoltre, le nuove attività non possono registrarsi direttamente sulla piattaforma nazionale BDSR, ma devono prima registrarsi sui database regionali. Attualmente, il sistema riconosce solamente i database condivisi dalle regioni con il Ministero del Turismo, limitando l’accessibilità a livello nazionale durante questa fase sperimentale.

Eventuali segnalazioni di dati errati comportano una procedura di correzione. Questa può richiedere fino a 30 giorni per essere elaborata dalla regione competente, anche se viene emesso un CIN provvisorio durante questo periodo.

È inoltre importante notare che coloro che non dispongono di una Partita IVA devono selezionare “Assente” nella richiesta del codice ATECO dal menù a tendina.

Nonostante queste criticità iniziali, l’implementazione del CIN mira a creare un database unificato delle strutture ricettive in Italia. L’obiettivo è migliorare la trasparenza e facilitare la gestione e la regolamentazione del settore turistico nel lungo periodo.

La verifica del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Una parte cruciale nella lotta contro l’abusivismo è la verifica da parte dei cittadini dell’esistenza del CIN per ogni struttura ricettiva. Attraverso il seguente link, è possibile verificare se gli annunci sulle piattaforme sono conformi. La verifica consente di verificare l’accuratezza delle dichiarazioni fornite e l’esistenza effettiva delle strutture, evitando possibili situazioni di falsificazione.

Attualmente, le piattaforme di prenotazione online (OTA) non dispongono di un sistema automatico per verificare la validità del CIN. I viaggiatori devono eseguire questa verifica manualmente. Tuttavia, è previsto che presto le piattaforme e le OTA implementeranno sistemi automatici di controllo per garantire la conformità dei CIN.

Questo processo di verifica contribuisce a garantire la sicurezza e la trasparenza nel settore ricettivo. Oltre a proteggere i consumatori e promuovere la legalità delle operazioni nel mercato turistico.

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